Art. 3.

      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi finalizzati a disciplinare

 

Pag. 5

il servizio civile obbligatorio secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) i cittadini prestano il servizio civile obbligatorio presso le regioni, gli enti locali, le associazioni di protezione civile, le organizzazioni non governative e le associazioni del terzo settore, preferibilmente nella provincia o comunque nella regione di residenza;

          b) le regioni, gli enti locali, le associazioni di protezione civile, le organizzazioni non governative e le associazioni del terzo settore, per i propri settori di competenza rientranti tra quelli di cui al comma 2 dell'articolo 1, richiedono l'assegnazione di cittadini che prestano il servizio civile obbligatorio;

          c) i cittadini possono esprimere la loro preferenza per un determinato settore fra quelli di cui al comma 2 dell'articolo 1; tale preferenza, non vincolante, è valutata ed eventualmente accolta sulla base della ricettività del settore medesimo;

          d) indicazione delle cause ostative che motivano l'impossibilità di esercitare il servizio civile obbligatorio o che ne motivano il rinvio.

      2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono emanati previo parere delle competenti Commissioni parlamentari e previa intesa acquisita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite la Consulta nazionale per il servizio civile, le associazioni del terzo settore e le organizzazioni non governative.